Lo Statuto del MIC

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE POLITICA “ITALIA NEL CUORE”

ARTICOLO 1 | (Denominazione)

Si è costituito un Movimento, avente le caratteristiche di organizzazione Politica, denominato ” Italia nel Cuore “.

ARTICOLO 2 | (Sede)

La sede legale del Movimento è in Vobarno (Brescia), Via Nalmase,4. 
L’indirizzo potrà essere modificato con deliberazione del Coordinamento Nazionale.

ARTICOLO 3 | (Scopo)

Il Movimento opera nell’ambito della tutela dei diritti civili e politici e dell’etica sociale. Il Movimento riconosce come propri tutti i diritti costituzionali sanciti dalla COSTITUZIONE ITALIANA entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, di seguito riportati:

  • Princıpi fondamentali (artt. 1-12)

PARTE I – Diritti e doveri dei cittadini

  • TITOLO I – Rapporti civili (artt. 13-28)
  • TITOLO II – Rapporti etico-sociali (artt. 29-34)
  • TITOLO III – Rapporti economici (artt. 35-47)
  • TITOLO IV – Rapporti politici (artt. 48-54)

PARTE II – Ordinamento della Repubblica

  • TITOLO I – Il Parlamento
  • Sezione I – Le Camere (artt. 55-69)
  • Sezione II – La formazione delle leggi (artt. 70-82)
  • TITOLO II – Presidente della Repubblica (artt. 83-91)
  • TITOLO III – Il Governo
  • Sezione I – Il Consiglio dei ministri (artt. 92-96)
  • Sezione II – La pubblica amministrazione (artt. 97-98)
  • Sezione III – Gli organi ausiliari (artt. 99-100)
  • TITOLO IV – La Magistratura
  • Sezione I – Ordinamento giurisdizionale (artt. 101-110)
  • Sezione II – Norme sulla giurisdizione (artt. 111-113)
  • TITOLO V – Le Regioni, le Provincie, i Comuni (artt. 114-133)
  • TITOLO VI – Garanzie costituzionali
  • Sezione I – La Corte costituzionale (artt. 134-137)
  • Sezione II – Revisione della Costituzione e Leggi costituzionali (artt. 138-139)

Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)

In particolare il Movimento sostiene:

  • veto nell’utilizzo del ruolo istituzionale per fini e interessi personali;
  • lotta agli sprechi e alla corruzione;
  • pene certe e sicure contro la corruzione;
  • esproprio dei beni ai corrotti ed invalidazione degli atti effettuati al fine di spogliarsi degli stessi beni (con efficacia retroattiva);
  • abolizione dei vitalizi e delle pensioni d’oro;
  • uscita dall’Europa;
  • ritorno alla Lira e alla Sovranità;
  • introduzione di regole sull’immigrazione e sull’integrazione;
  • crescita economica e sviluppo occupazionale;
  • tutela delle aziende Italiane e del “made in Italy”;
  • sostegno economico alle aziende Italiane del “made in Italy”;
  • Sostegno ai cittadini disagiati;
  • riforma della Giustizia da attuarsi attraverso un confronto costruttivo con Magistratura e Avvocatura;
  • maggiore potere alle forze dell’ordine per combattere corruzione e delinquenza;
  • maggiori strumenti e mezzi alle forze dell’ordine;
  • presidio sul territorio per la tutela della sicurezza;
  • espulsione dall’Italia dei delinquenti stranieri;
  • espulsione dei delinquenti stranieri presenti nelle carceri italiane affinché scontino la pena nei loro paesi;
  • tutela della salute e salvaguardia dell’ambiente;
  • istruzione scolastica e sport;
  • riduzione della pressione fiscale;
  • sburocratizzazione, riduzione e taglio dei costi delle amministrazioni pubbliche;
  • inserimento nella pubblica amministrazione di persone scelte per merito e per capacità professionale;
  • sostegno all’occupazione giovanile;
  • riforma delle pensioni mediante l’introduzione di una soglia minima che garantisca ai cittadini di vivere in condizioni umane;
  • Valorizzazione del territorio, della cultura, del turismo, del food e agroalimentare;

Per il raggiungimento dei suoi fini, il Movimento ” Italia nel Cuore ” intende promuovere:

  • attività culturali (convegni, conferenze, dibattiti, seminari sui temi legati all’occupazione giovanile, alla crescita economica dello Stato, alla legalità ed alla sicurezza e a quant’altro connesso alle finalità Statutarie);
  • attività editoriali (pubblicazione di bollettini, pubblicazione di atti di convegni, di 
seminari, nonché ricerche, sperimentazioni e collaborazioni).

ARTICOLO 4 | (Durata)

La durata del Movimento è stabilita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 5 | (Categorie di soci)

Il Movimento si compone di un numero illimitato di associati.
Ai soli fini organizzativi e senza limitazione ai diritti di rappresentanza e di partecipazione alla vita del Movimento ” Italia nel Cuore “, i soci si distinguono in fondatori, onorari e ordinari.

  • Sono soci fondatori i soci che sono intervenuti nell’atto costitutivo del Movimento o hanno sottoscritto lo statuto allegato all’atto medesimo.
  • Sono soci onorari coloro che, a giudizio insindacabile del Coordinamento Nazionale, abbiano acquisito particolari benemerenze verso il Movimento. In particolare il Coordinamento Nazionale può deliberare l’ammissione quale Socio Onorario di persone particolarmente benemerite nei confronti dello sport, della cultura, nonché ad insigni personalità che possono onorare ed elevare con la loro adesione il prestigio del Movimento stesso.
  • Sono soci ordinari le persone fisiche, Associazioni od Enti che vengono ammessi al Movimento dal Coordinamento Nazionale dietro sottoscrizione e presentazione di apposita domanda.

Tutti i soci versano una quota stabilita annualmente, nel minimo, dal Coordinamento Nazionale. La quota vale per l’anno solare in cui è versata ed anche per l’anno solare successivo se l’associazione al Movimento avviene dopo il primo dicembre.
Tutte le prestazioni fornite dai soci per il perseguimento degli scopi associativi sono a titolo gratuito. Ai soci potranno essere rimborsate dal Movimento le spese vive sostenute e documentate per l’attività prestata.

ARTICOLO 6 | (Modalità e requisiti di ammissione dei soci e degli attivisti)

Possono essere associati i cittadini italiani aventi diritto di voto che condividano le finalità del Movimento ” Italia nel Cuore ” e che godono dei diritti civili. Possono altresì essere associati le Associazioni e gli Enti aventi finalità e scopi affini o comunque non in contrasto con quelli del Movimento.
 La domanda di adesione viene inoltrata al Coordinamento Nazionale. il Coordinamento Nazionale, vagliata la richiesta entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda, concederà o negherà l’adesione. La data di ammissione coincide con la data della delibera di accettazione del Coordinamento Nazionale.
 Gli associati onorari vengono ammessi su proposta di almeno uno dei soci fondatori e previa delibera a maggioranza assoluta del Coordinamento Nazionale. I diritti costituzionali fissano i principi della politica nazionale del Movimento ” Italia nel Cuore ” e sanciscono il diritto dello stesso nel determinare la politica nazionale, mediante la presentazione alle elezioni di candidati e liste di candidati, individuati secondo criteri di “onesta ed eticità”. I soci che intendono partecipare all’attività politica nel ruolo di “attivisti” saranno tenuti a sottoscrivere una “dichiarazione etica”, assumendosi piene e ampie responsabilità, anche di natura pecuniaria mediante il versamento di eventuali ammende (qualora stabilite dal Coordinamento Nazionale) nei confronti del Movimento ” Italia nel Cuore “. Sono ammessi a partecipare all’attività Politica del Movimento nel ruolo di attivisti, tutti quei soci che possiedono i seguenti requisiti:

  • Essere una persona Onesta ed Etica con sani principi e sani valori.
  • Non essere tesserato a qualsiasi Partito Politico.
  • Non appartenere ad associazioni segrete (LEGGE 25/06/1993 n. 205)
  • Non fare uso di droghe.
  • Non essere soggetto a dipendenza di alcol.
  • Non essere soggetto a dipendenza di psicotici, psicofarmaci e antidepressivi.
  • Non aver commesso atti di criminalità.
  • Non aver commesso delitti non colposi.
  • Non avere rapporti e/o legami con ambienti della malavita.

Le figure Politiche da inserire nelle liste elettorali, saranno selezionate dal gruppo degli attivisti, verranno scelti soggetti titolati che si sono distinti in un fare etico ed onesto. La filosofia di ITALIA NEL CUORE è quella di ricercare la parte sana di ogni ambito, ovvero persone etiche ed oneste provenienti da: “società civile (liberi cittadini, pensionati, lavoratori dipendenti, imprenditori e professionisti, ovvero tutte le categorie), istituzioni, enti, associazioni, magistratura, polizia, carabinieri, ecc.”.

La scelta delle figure politiche “etiche e oneste” nelle liste è demandata espressamente al Coordinamento Nazionale.

Nel ruolo istituzionale di parlamentare sono considerati candidati con diritto acquisito i soci fondatori che sono intervenuti nell’atto costitutivo del Movimento.

ARTICOLO 7 | (Diritti e doveri dei soci)

I diritti e doveri dei soci sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.
 I soci sono obbligati a:

  • osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi e a conformarsi agli indirizzi del Movimento;
  • mantenere sempre un comportamento degno nei confronti del Movimento;
  • versare la quota annuale di iscrizione;

I soci fondatori, i soci onorari nonché i soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale ed iscritti a libro soci da almeno un mese, hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dal Movimento;
  • partecipare con diritto di voto alle Assemblee secondo le modalità rappresentative che saranno stabilite dal Coordinamento Nazionale;
  • accedere alle cariche sociali.

ARTICOLO 8 | (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per:

  • esclusione, che si verifica quando il socio non adempie agli obblighi derivanti dal presente Statuto, se viola le prescrizioni impartite dal Coordinamento Nazionale o, comunque, quando intervengono gravi motivi che impediscano la prosecuzione del rapporto associativo.
  • recesso, che si verifica quando il socio presenti formale dichiarazione per iscritto, in tal senso, al Coordinamento Nazionale;
  • mancato versamento della quota annuale associativa.

L’esclusione è deliberata dal Coordinamento Nazionale a maggioranza, notificata al socio per iscritto ed annotata sul Libro dei soci.
 La perdita della qualità di socio non dà diritto ad alcun rimborso o risarcimento ed è inappellabile.

ARTICOLO 9 | (Organi del Movimento)

Sono organi centrali del Movimento:

  • l’Assemblea Generale dei soci;
  • il Coordinatore Nazionale;
  • il vice Coordinatore Nazionale;
  • il Coordinamento Nazionale;
  • il Consiglio Nazionale di Coordinamento;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Probiviri.

Il Coordinamento Nazionale prevede l’organizzazione di organismi territoriali per l’articolazione periferica del movimento.
 Tali organismi potranno essere composti da:

  • un Coordinatore Regionale dell’unità periferica;
  • due vice Coordinatori dell’unità periferica;
  • il Consiglio territoriale composto da non più di 10 componenti tenendo conto dei 
criteri di proporzionalità numerica dei soci e della vastità del territorio di 
riferimento;

Per le funzioni delle articolazioni periferiche si terrà conto, in analogia, delle norme generali dello statuto.

ARTICOLO 10 | (Assemblea Generale dei soci)

L’Assemblea Generale dei soci è il massimo organo rappresentativo del Movimento ” Italia nel Cuore “. All’assemblea generale hanno diritto di partecipare, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, secondo criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale fissate dal Coordinamento Nazionale.
 Le persone giuridiche pubbliche e private e gli altri organismi facenti parte del Movimento partecipano all’assemblea in persona del loro legale rappresentante.
 Il Coordinamento Nazionale stabilirà la rappresentatività per gli organismi di cui ai capi che precedono, tenuto conto dei criteri di proporzionalità numerica e territoriale.
 Ogni iscritto o rappresentante ha diritto di farsi rappresentare in assemblea da altro iscritto o rappresentante mediante delega scritta. Nessun rappresentante può avere più di due deleghe.
L’assemblea è convocata dal Coordinatore Nazionale, sentito il Coordinamento Nazionale, mediante avviso da affiggersi nella sede del Movimento o da spedirsi, agli associati aventi diritto al voto, all’indirizzo mail risultante dal libro soci, anche in formato telematico, almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione; l’avviso deve contenere il luogo, il giorno, l’ora – tanto della prima che dell’eventuale seconda convocazione – e l’ordine del Giorno.
 L’Assemblea deve essere convocata ogni 5 anni per definire la linea politica del movimento, il rinnovo delle responsabilità direttive e la ratifica dei bilanci annuali. per l’approvazione del bilancio.
 L’Assemblea:

a) approva le linee generali del programma politico e l’attività da intraprendere su proposta del Coordinamento Nazionale;

b) delibera su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto. L’Assemblea è presieduta dal Coordinatore Nazionale, in mancanza, nell’ordine, dal Vice Coordinatore Nazionale o dal più anziano dei componenti il Coordinamento Nazionale in carica, qualora non si potesse si distingue, per età.
Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
 Delle riunioni di assemblee si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
 L’assemblea, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati che deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
In seconda convocazione, anche nella stessa data ma almeno un’ora dopo la prima convocazione, le assemblee saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti che deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto, tanto in prima che in eventuale seconda convocazione, occorrono la presenza della maggioranza assoluta (costituita dalla metà più uno degli aventi diritto al voto, considerando anche le astensioni e le assenze) degli associati o loro rappresentanti ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, tanto in prima che in eventuale seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ai sensi dell’art. 21 C.C..
 Ogni 5 anni l’assemblea procede al rinnovo delle cariche statutarie.
 L’Assemblea Generale dei Soci elegge in ambito Nazionale:

  • il Coordinatore Nazionale;
  • il Coordinamento Nazionale;
  • il Consiglio Nazionale di Coordinamento;
  • il Collegio dei sindaci revisori;
  • il Collegio dei probiviri;

ARTICOLO 11 | (Coordinamento Nazionale)

Il Coordinamento Nazionale è l’organismo di direzione e di indirizzo politico del movimento, è formato massimo da 7 soci, compreso il Coordinatore Nazionale.
 Il Coordinamento Nazionale per il primo mandato è eletto dai soci fondatori, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
 Il Coordinamento Nazionale elegge al suo interno:

  • il Vice Coordinatore;
  • il Segretario del Coordinatore Nazionale;
  • il Tesoriere;
  • il Responsabile della Comunicazione;

Il Coordinamento Nazionale si riunisce su convocazione del Coordinatore Nazionale con qualunque mezzo o mail comunicati ai componenti almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione.
 Al Coordinamento Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta pertanto al Coordinamento Nazionale gestire il patrimonio del Movimento, promuovere le entrate, deliberare sugli impegni di spesa, indicare e perseguire la linea politico gestionale del Movimento.
 Il Coordinamento Nazionale inoltre:

  • ogni cinque anni convoca l’assemblea generale;
  • convoca il Consiglio Nazionale di coordinamento almeno una volta l’anno;
  • determina gli indirizzi politici del Movimento;
  • determina l’ammontare delle quote associative;
  • delibera sull’ammissione dei soci onorari;
  • designa i rappresentanti del Movimento negli Enti in cui eventualmente è 
presente;
  • delibera sul cambiamento di indirizzo della sede del Movimento;
  • delibera sull’esclusione degli associati.

Le riunioni del Coordinamento Nazionale sono presiedute dal Coordinatore Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Coordinatore e, in assenza di questi, dal membro più anziano di nomina o, a parità, per età.
Il Coordinamento Nazionale può riunirsi anche in video o audio conferenza.

Sono valide le riunioni cui partecipi la maggioranza dei componenti il Coordinamento Nazionale e le cui deliberazioni siano assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti, in caso di parità prevale il voto del presidente la riunione. L’ingiustificata assenza di un consigliere per più di tre riunioni consecutive comporta decadenza dalla carica.

Di ogni delibera del Coordinamento Nazionale deve redigersi apposito verbale, anche in forma sintetica, da riportare a cura della segreteria sul libro verbali del Comitato direttivo del Movimento.

ARTICOLO 12 | (Coordinatore Nazionale)

Il Coordinatore Nazionale è eletto dall’assemblea generale dei Soci, dura in carica cinque anni, ha la rappresentanza pubblica del Movimento e può essere rieletto.
 Egli assume tutti i poteri conferitigli dall’Assemblea che lo elegge e cura l’esecuzione delle delibere della stessa, del Consiglio Nazionale di Coordinamento e del Coordinamento Nazionale.
Il Coordinatore nazionale, ratio materiae, può delegare adempimenti a ciascuno dei componenti del Coordinamento Nazionale.
Spetta, fra l’altro, al Coordinatore Nazionale:

  • convocare e presiedere il Coordinamento Nazionale, predisponendo l’ordine del giorno delle sedute;
  • coordinare e dirigere l’attività del Movimento e curare una corretta amministrazione del Movimento stesso;
  • procedere sentito il Comitato di Coordinamento, ove del caso, all’assunzione di qualsiasi obbligazione che vincoli il patrimonio del movimento;
  • assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, riferendone senza ritardo al Coordinamento Nazionale;
  • partecipare ai dibattiti o ad altre attività organizzate del Movimento o da altri Enti o Associazioni, Tv, Stampa, Radio ecc.

Per dirigere, amministrare e provvedere alla gestione del Movimento il Coordinatore Nazionale dispone di una struttura tecnica di supporto scelta tra gli aderenti, sentito il coordinamento nazionale.

ARTICOLO 13 | (Vice Coordinatore Nazionale)

Il Vice Coordinatore sostituisce il Coordinatore Nazionale in caso di assenza o impedimento in tutte le funzioni e può ricevere dal Coordinatore Nazionale deleghe inerenti l’attività del Movimento.

ARTICOLO 14 | (Segretario)

Il Segretario collabora con il Coordinatore Nazionale, dirige, coordina e cura l’esecuzione delle decisioni dell’assemblea ordinaria; redige i verbali delle assemblee ed ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna del Movimento.
Il Segretario si relaziona con la struttura tecnica preposta allo specifico settore.

ARTICOLO 15 | (Tesoriere
)

Il Tesoriere Nazionale, regionale o provinciale, riferisce annualmente al Consiglio di Coordinamento territoriale di riferimento, sulla gestione economica dell’Associazione e compila il rendiconto al 31 dicembre di ogni anno. Egli sovrintende, alla tenuta della contabilità del Movimento nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti e provvede altresì alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese.
Il Tesoriere nazionale si relaziona con la struttura tecnica preposta allo specifico settore.
 Il Tesoriere, dipende nella sua attività direttamente dal Coordinatore dell’abito territoriale di riferimento.

ARTICOLO 16 | (Collegio dei Revisori Dei Conti)

L’Assemblea dei soci nomina il Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi e due supplenti.
 Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
 Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina nel proprio ambito un Presidente.
 Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria del movimento, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

ARTICOLO 17 | (Collegio dei Probi Viri
)

L’Assemblea dei soci nomina il Collegio dei Probi Viri costituito da tre membri effettivi e due supplenti.
 Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
 Il Collegio dei Probi Viri nomina nel proprio ambito un Presidente.
 Il Collegio dei Probi Viri provvede a dirimere o giudicare tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e il Movimento o i suoi organi.
 Essi giudicheranno “ex bono et aequo”, senza formalità di procedura e con lodo inappellabile.

ARTICOLO 18 | (Entrate e Patrimonio)

Le entrate del Movimento sono costituite:

  • dalle quote versate dagli associati;
  • da contributi di persone fisiche e/o persone giuridiche;
  • da contributi statali, di enti o di istituzioni pubbliche;
  • dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
  • da raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell’art. 143, comma 3 del D.P.R. n. 917/1986.

Il patrimonio del Movimento è costituito:

  • da beni mobili e immobili di proprietà del Movimento;
  • da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali;
  • da eventuali fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di gestione.

ARTICOLO 19 | (Bilancio Consuntivo e Preventivo
)

Gli esercizi amministrativi del Movimento chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale di Coordinamento entro il 30 aprile dell’anno successivo; nella stessa occasione sarà presentato ed approvato il bilancio preventivo.

ARTICOLO 20 | (Scioglimento
)

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, il Movimento ha l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge 23.12.96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 21 | (Durata delle cariche
)

Tutte le cariche previste dal Presente Statuto durano cinque anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 22 | (Controversie
)

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e il Movimento o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei Probiviri di cui all’art.19

ARTICOLO 23 | (Simbolo e denominazione
)

Il simbolo del Movimento ” Italia nel Cuore ” si compone di elementi figurativi e denominativi. Il simbolo è con i colori ROSSO (Pantone 185) e BIANCO ed evidenzia un cuore “rosso” con bordo bianco su sfondo rosso. All’interno del cuore una parte denominativa con colore bianco costituita dalle parole: “ITALIA” (in stampatello maiuscolo) “nel cuore” (in corsivo minuscolo) e “STORIE DI VITA VERA” (in stampatello maiuscolo). La denominazione ed il simbolo appartengono ai fondatori del Movimento Sigg. Mauro Tiboni e Pietro Boero, che lo mettono a disposizione del Movimento ” Italia nel Cuore “. Il simbolo è stato registrato al Ministero dello Sviluppo Economico in data 09/12/2015 al n° 302015000081130 (di cui si allega ricevuta di presentazione). Il simbolo può essere utilizzato solo dal Movimento e dagli organi in carica. L’utilizzo improprio della denominazione e/o del simbolo, comporta l’esclusione dal Movimento.

ARTICOLO 24 | (Contatti del Movimento
)

Account ufficiali del Movimento ” Italia nel Cuore “:

Segreteria del Movimento: segreteria@movimentoitalianelcuore.it

Coordinatore Nazionale: coordinatore@movimentoitalianelcuore.it

Vice Coordinatore: vicecoordinatore@movimentoitalianelcuore.it

Segretario Coordinatore: segretario@movimentoitalianelcuore.it

Consiglio Nazionale: consiglionazionale@movimentoitalianelcuore.it

Il Tesoriere: tesoreria@movimentoitalianelcuore.it

Comunicazione: comunicazione@movimentoitalianelcuore.it

ARTICOLO 25 | (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di associazioni/movimenti.